Bonus montascale 2026: IVA 4%, detrazione 50% — e il 75% che non c’è più
Cerchi «bonus montascale 2026» e trovi pagine che citano ancora il 75%? Quell’agevolazione è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata prorogata. Qui sotto trovi che cosa puoi davvero recuperare quest’anno, con il calcolo sul tuo caso specifico.
Il bonus 75% è scaduto: niente proroga nella Legge di Bilancio 2026
Il bonus barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter del DL 34/2020) si applicava solo alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025: a quella data è scaduto. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non lo ha prorogato — una proposta di proroga per il triennio 2026–2028 era in discussione alla Camera dei Deputati nei mesi precedenti, ma non è confluita nel testo approvato in via definitiva. Molte pagine che trovi cercando «bonus montascale» restano ferme al 2025 e continuano a citare il 75% come se fosse ancora attivo: non lo è più. Quello che segue è cosa puoi davvero ottenere per una spesa sostenuta nel 2026.
Quanto recuperi: calcolalo sul tuo caso
Inserisci la spesa in fattura (già con IVA al 4%), scegli il tipo di immobile e quale agevolazione vuoi calcolare: qui sotto vedi subito il risparmio IVA, la detrazione e la rata annuale.
IVA al 4%: si applica in fattura, senza certificato ASL
Per montascale, servoscala e piattaforme elevatrici l’IVA al 4% (invece del 22% ordinario) è un’agevolazione oggettiva: dipende dalle caratteristiche tecniche del prodotto, già classificato per legge come ausilio per il superamento delle barriere architettoniche (art. 8.1.13 DM 236/1989). Si applica direttamente in fattura da parte del venditore: non serve un certificato di invalidità o un’autorizzazione ASL del compratore, come conferma la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020. Ne beneficiano anche condomini, enti e scuole, non solo i privati.
Bonus Ristrutturazioni 2026: 50% prima casa, 36% altri immobili
Per il 2026, l’eliminazione delle barriere architettoniche rientra nel Bonus Ristrutturazioni ordinario (art. 16-bis DPR 917/86, aggiornato dalla L. 199/2025): 50% di detrazione per l’abitazione principale, 36% per gli altri immobili, con un tetto di spesa di 96.000 € per unità immobiliare, da recuperare in 10 rate annuali di pari importo. Dal 2027 le percentuali scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Rientrano ascensori, montacarichi, rampe, piattaforme elevatrici e servoscala motorizzati, installati su edifici già esistenti al 30 dicembre 2023.
In alternativa: detrazione 19% per i mezzi d’ausilio (L.104)
Sulla stessa spesa puoi scegliere, in alternativa al Bonus Ristrutturazioni, la detrazione IRPEF del 19% prevista per i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità. È un’unica detrazione, non spalmata in 10 rate come il Bonus Ristrutturazioni. Attenzione però: franchigia, tetto di spesa e requisiti di certificazione (L.104/92) sono riportati in modo discordante tra le fonti consultate — alcune citano soglie che non risultano confermate testualmente sulla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Prima di scegliere questo regime, verifica il tuo caso specifico con un CAF o un commercialista: qui il rischio di sbagliare conto è concreto.
Contributi regionali della Legge 13/1989: fondo perduto, non detrazione
Oltre alle detrazioni fiscali esiste un contributo a fondo perduto erogato dalla Regione tramite il Comune, per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’edificio dove risiede la persona con disabilità. La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno; il contributo cresce a scaglioni storici (legge del 1989, da rivalutare eventualmente prima di fare i conti): 100% della spesa fino a 2.582,28 €, poi il 25% della spesa tra 2.582,28 € e 12.911,42 €, poi il 5% della spesa tra 12.911,42 € e 51.645,69 €. Attenzione alla cumulabilità: il contributo copre una parte della spesa, e le detrazioni fiscali si calcolano di norma solo sulla parte non coperta dal contributo — non è automaticamente «tutto sommabile con tutto». Verifica sempre con il tuo CAF prima di sommare le agevolazioni nel conto finale.
Domande frequenti
Il bonus 75% barriere architettoniche esiste ancora nel 2026?
No. Il bonus barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter DL 34/2020) valeva solo per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025: a quella data è scaduto. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non lo ha prorogato. Una proposta di proroga per il triennio 2026–2028 era in discussione alla Camera nei mesi precedenti, ma non è confluita nel testo approvato: se lo trovi ancora citato come attivo, è un’informazione superata.
Posso avere l’IVA al 4% senza un certificato di invalidità?
Sì. Per montascale, servoscala e piattaforme elevatrici l’IVA al 4% è un’agevolazione oggettiva, legata alle caratteristiche tecniche del prodotto (art. 8.1.13 DM 236/1989): si applica direttamente in fattura, senza bisogno di un certificato ASL o di un’invalidità riconosciuta del compratore, come conferma la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020. Il certificato di invalidità serve invece per altri sussidi tecnici e informatici, non per questo tipo di ausilio.
Conviene di più il 50% del Bonus Ristrutturazioni o il 19% della detrazione sanitaria?
Dipende dal caso, e sono alternativi sulla stessa spesa, non cumulabili tra loro. Il Bonus Ristrutturazioni dà una percentuale più alta (50% prima casa, 36% altri immobili) ma la recuperi spalmata in 10 rate annuali; la detrazione sanitaria del 19% è più bassa ma si applica per intero, in un’unica detrazione, nell’anno in cui sostieni la spesa. Franchigia e requisiti esatti della detrazione sanitaria sono riportati in modo discordante dalle fonti consultate: verifica sempre con un CAF o un commercialista prima di scegliere quale regime conviene nel tuo caso.
Il noleggio di un montascale è detraibile?
No. Nessuna delle fonti consultate include il canone di noleggio tra le spese che danno diritto a IVA agevolata, Bonus Ristrutturazioni o detrazione sanitaria: le agevolazioni riguardano l’acquisto e l’installazione, non il canone mensile. Il noleggio resta comunque un’opzione utile per esigenze temporanee, indipendentemente dalle detrazioni fiscali.